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R.D. 20/12/1928 n. 3298Art 19. Non sono ammessi alla normale macellazione e debbono essere esclusi anche dalla macellazione d'urgenza animali infetti o clinicamente sospetti di rabbia , carbonchio ematico, carbonchio sintomatico ed edema maligno. Saranno però ammesse al consumo le carni di animali morsicati da altro animale riconosciuto rabbioso, sospetto di esserlo o rimasto ignoto, purchè gli animali morsicati siano uccisi entro cinque giorni dalla morsicatura, oppure sia per essi trascorso favorevolmente il periodo di osservazione, à sensi del- l'art. 51 del regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914 n. 533. Per gli animali affetti o sospetti di morva, pleuro polmonite essudativa e peste bovina valgono le speciali norme di cui al regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914 n. 533. Art. 20. Le carni degli animali abbattuti d'urgenza per malattia o per altra diversa causa, salvo i casi di traumi non accompagnati da alcuna reazione organica di carattere generale, nonché le carni di animali morti per traumatismo, ustioni, insolazioni, colpo di calore, folgorazione, annegamento, soffocazione, asfissia, strapazzo, echinococco del cuore, aneurismi, emorragie interne da alterazioni locali dei vasi, embolismi, cardiopatie, afta apoplettica, schok post-operativi, meteorismo acuto alimentare, collasso puerperale, anafilassi da sieri - purchè si sia provveduto ad un sufficiente dissanguamento ed alla pronta eviscerazione - possono, nel caso di reperto nettamente favorevole, essere classificate di bassa macelleria, e come tali adibite al consumo. Quando invece il reperto non risulti di assoluta, perfetta chiarezza, il giudizio sulla commestibilità delle carni dovrà essere dato collegialmente. Tale giudizio, in un macello cui siano addetti più veterinari, è dato con l'intervento del direttore del macello stesso; nei macelli, invece, in cui la ispezione delle carni sia eseguita da un solo veterinario, questi dovrà richiedere l'intervento del veterinario provinciale, o di un docente di ispezione delle carni, oppure di uno dei direttori dei macelli più importanti della provincia. Il relativo onere si intende a carico dell'interessato. Detta visita collegiale deve anche effettuarsi per giudicare delle macellazioni che hanno luogo per malattie infettive dei suini e dei vitelli, o per enteriti, metriti, mastiti o sierositi a carattere infettivo. Nelle assegnazioni ala bassa macelleria deve essere sempre stabilito se le carni debbano essere vendute crude, con la semplice indicazione da non usarsi se non cotte, o se debbano subire, prima della vendita, una razionale cottura da eseguirsi nel macello. R.D.12/02/1928 n. 3298 - Approvazione regolamento vigilanza sanitaria carni. I visceri degli animali colpiti da processi infettivi o tossici, le cui carni sono destinate alla bassa macelleria, debbono essere sempre distrutti. Per tutte le assegnazioni alla bassa macelleria, deve , da parte del veterinario ispettore, essere esteso, su carta intestata del comune, apposito verbale da cui risulti la causa che ha determinato la assegnazione alla bassa macelleria. Tale verbale, debitamente firmato e munito del bollo comunale, sarà conservato negli atti di ufficio per un periodo di tempo non inferiore a tre me- si. Quando trattisi di visita collegiale il verbale deve essere firmato da entrambi veterinari. Sono in ogni caso escluse dalla bassa macelleria e destinate alla distruzione le carni degli equini morti o macellati di urgenza per forme morbose, anche se secondarie, a carico dell'apparecchio gastro-intestinale. Art. 21. Le carni di cui l'odore e il sapore risultano modificati dalla somministrazione di certi medicamenti, dal genere dell'alimentazione (fieno greco, panelli rancidi, residui industriali) o da altre cause (ittero non infettivo, rottura della vescica, elmintiasi dei vitelli, ecc.) Sono pure vendute nella bassa macelleria sempre che il veterinario - ricorrendo, ove occorra, alla prova della cottura possa accertarsi che l'alterazione non è tale da renderle inadatte al consumo. In caso contrario esse non possono essere adibite che a scopo industriale, mai alimentare. Sono pure destinate alla bassa macelleria le carni dei suini non castrati e dei criptorchidi di odore sgradevole, nonché le carni di animali idroemici, denutriti ed immaturi, purchè riconosciute adatte al consumo. Art. 22. Le carni degli animali uccisi o morti in seguito ad avvelenamento (alcaloidi, sali metallici, piante velenose, ecc. ), purchè sufficientemente dissanguati ed immediatamente eviscerati, possono essere assegnate alla bassa macelleria, previo completo sequestro di tutti i visceri e parenchimi interni, della mammella e della testa, che devono essere distrutti. Art. 23. La constatazione, all'ispezione sanitaria, di lesioni tubercolari a carattere localizzato, quando anche abbiano sede in più organi e nelle sierose delle due grandi cavità splancniche, non è motivo di esclusione delle carni dal libero consumo, purchè dall'esame dei parenchimi renale e splenico, delle meningi e dei gangli intramuscolari si possa escludere una recente diffusione ematogena del processo. Nei casi in cui le indicate lesioni localizzate coesistano con uno stato di scadente nutrizione dell'animale, le carni sono destinate alla bassa macelleria, senza alcun preventivo trattamento. La constatazione, invece, di una recente diffusione ematogena del processo tubercolare, ancorchè le lesioni risultino limitate e le carni appartengano a soggetti in ottimo stato di nutrizione, è sempre motivo di assegnazione alla bassa macelleria delle carni stesse, le quali non potranno essere vendute se non convenientemente cotte. Sono altresì assegnate alla bassa macelleria, dopo essere state sottoposte a cottura, le carni di animali che, pur non manifestando generalizzazione ematogena recente del processo tubercolare, presentano alla ispezione lesioni a carattere infiltrante. In tutti i casi, le parti sede di lesioni tubercolari debbono essere asportate con larga base di escissione. Qualsiasi viscere, sede di lesione tubercolare, anche se nettamente delimitata, deve essere per intiero sequestrato e distrutto: la tubercolosi di un ganglio comporta il sequestro e la distruzione del viscere corrispondente. Quando la tubercolosi, quale ne sia la forma e la diffusione, venga riscontrata in animali in istato di eccessivo dimagramento, le carni devono essere distrutte. Art. 24. Le carni ed il grasso degli animali suini e bovini infestati da cisticerco possono essere ammesse al consumo alimentare, previ appropriati trattamenti, da eseguirsi nel pubblico macello, sotto la diretta sorveglianza del veterinario comunale. I trattamenti cui le carni ed il grasso anzidetto devono essere sottoposti, prima di essere ammessi al consumo, sono a) la cottura, che deve essere completa per le carni e fino a perfetta fusione per i grassi b) la salatura per non meno di un mese c) l'affumicamento per non meno di 20 giorni d) la conservazione in un frigorifero, per il periodo non minore di 3 settimane per le carni panicate bovine e di 4 settimane per quelle suine. Detto termine può essere ridotto a giorni 15 per le carni bovine e a giorni 20 per le carni suine, nei casi in cui siano mantenute ad una temperatura non superiore a - 5/a. R.D.12/02/1928 n. 3298 - Approvazione regolamento vigilanza sanitaria carni. Il veterinario stabilirà in tali casi, tenuto conto del grado della infestione, se le carni anzidette debbano essere ammesse alla libera vendita o classificate vendute come carni di bassa macelleria. I visceri riscontrati esenti da cisticerco sono ammessi liberamente al consumo. Nei casi nei quali la infestione sia tale da aver prodotte gravi e profonde alterazioni nelle masse muscolari e nel connettivo (degenerazione, inzuppamento sieroso, sclerosi, ecc.) le carni devono essere sequestrate e distrutte ed il grasso, fuso e denaturato, adibito ad uso industriale. Art. 25. Le carni che fossero eventualmente riscontrate infestate da trichina spiralis devono essere sequestrate e distrutte. I grassi, prima di essere ammessi al consumo, devono essere fusi alla temperatura non inferiore agli 20/a. Art. 26. Le carni di animali affetti di forme leucemiche e da neoplasmi a metastasi multiple, quando non si osservino alterazioni profonde dell'organismo e delle masse muscolari, nei quali casi devono essere distrutte, sono destinate alla bassa macelleria, previa bollitura. Art. 27. I visceri infestati da parassiti, o che siano sedi di processi morbosi a carattere locale, devono essere totalmente o parzialmente distrutti. In quest'ultimo caso il veterinario stabilirà se le parti non sequestrate siano da ammettersi al libero consumo o da assegnarsi alla bassa macelleria. Art. 28. Le carni ed i visceri non atti al consumo saranno distrutti, a norma dell'art. del regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914 n. 533. TITOLO III. Disposizioni per gli spacci di carne fresca, congela ta o comunque preparata, per i locali di deposito e per i frigoriferi. Art. 29. Chiunque intenda aprire uno spaccio per la vendita di carne fresca, congela- ta o comunque preparata, deve farne domanda all'autorità comunale, la qua- le concederà l'autorizzazione quando, in seguito ad accertamento del veterinario comunale, risulti che i locali a ciò destinati soddisfano alle esigenze dell'igiene. In ogni caso detti locali debbono avere il pavimento e le pareti, fino all'altezza di almeno due metri, impermeabili e facilmente lavabili, ed i banchi per la vendita, di marmo o di altro materiale ritenuto idoneo. Gli spacci di carne fresca, ove possibile, devono essere dotati di cella o di armadio refrigeranti. L'osservanza di questa norma è inderogabile per gli spacci dove ha luogo la vendita di carni congelate. Art. 30. È vietato di tenere e di vendere nello stesso spaccio carni ammesse al libero consumo e carni di bassa macelleria. L'autorità comunale può, invece, autorizzare la vendita nello stesso spaccio delle carni appartenenti alle diverse specie animali, escluse le equine, che devono sempre essere vendute in spacci a parte. Art. 31. È proibito di vendere, di distribuire, o anche soltanto tenere negli spacci e negli annessi locali di deposito e di conservazione, carni che siano riconosciute in via di decomposizione o comunque alterate. I contravventori sono deferiti all'autorità giudiziaria e le carni confiscate e distrutte. Art. 32. Gli spacci di carne e gli annessi locali di deposito e di conservazione sono sottoposti a frequenti controlli sanitari. Anche allo scopo di constatare che le carni risultino munite dei prescritti bolli sanitari. Le carni che risultino sprovviste di tali bolli sono sequestrate, trattate come carni sospette e destinate alla distruzione. I contravventori sono deferiti all'autorità giudiziaria. Art. 33. Chiunque intenda attivare un impianto frigorifero per la conservazione delle carni, o comunque adibire a tale conservazione celle frigorifere, deve farne domanda al prefetto, il quale concede l'autorizzazione quando risulti da accertamento del veterinario provinciale assistito, ove occorra, da un ingegne R.D.12/02/1928 n. 3298 - Approvazione regolamento vigilanza sanitaria carni. re del consiglio provinciale di sanità o del genio civile, che i locali ed i relativi arredamenti corrispondono a tutte le esigenze dell'igiene. Gli oneri per i necessari sopraluoghi si intendono a carico degli interessati. Art. 34. Le carni dichiarate di bassa macelleria devono essere escluse dalla congelazione. Art. 35. Le carni congelate provenienti da altri comuni, prima che siano depositate nelle celle frigorifere, devono essere sottoposte a controllo da parte del veterinario comunale, per constatare lo stato di conservazione. Tale controllo deve eseguirsi nell'ambito del frigorifero all'atto in cui le carni vengono introdotte nelle celle. A cura del detto veterinario sarà anche provveduto al ritiro dei singoli certificati sanitari di scorta delle carni introdotte nei frigoriferi ed alla conservazione di essi per un tempo non inferiore ad un anno. |
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